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Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 23
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14;
b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 19, nonché le regole di aggiornamento e tenuta dell'elenco stesso;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo di cui all'articolo 21.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.