LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/07/2021
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva
330.01 - Istruzione

Art. 2
 (Azioni e interventi)
1. La Regione promuove la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, nonché del corretto utilizzo del DAE e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e alle modalità di attivazione del sistema regionale di emergenza territoriale, nelle strutture e nell'ambito dei servizi disciplinati dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere:
a) l'attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del DAE rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano le strutture o accedono ai servizi di cui alla legge regionale 20/2005 ;
b) interventi diretti a promuovere percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative;
c) azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate dalla Regione, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi formativi di cui alla lettera b).
3. Le azioni e gli interventi così come definiti al comma 2 sono realizzati con cadenza annuale.