LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III
 Disposizioni in materia di salute e disabilità
Art. 17
 (Piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19)
1. Al fine di garantire che i servizi e gli interventi a favore delle persone con disabilità siano uniformemente resi sul territorio regionale in forme e modalità adeguate alla situazione di emergenza sanitaria e di protezione civile dovuta all'epidemia da COVID-19, in via straordinaria, la concessione per l'anno 2020 dei contributi previsti dalle disposizioni di legge regionale richiamate al comma 4 è disposta, a integrazione e adeguamento delle finalità previste dalle disposizioni medesime, per l'attuazione di specifici piani territoriali predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), con i Servizi sociali dei Comuni e con i soggetti gestori dei Servizi di integrazione lavorativa nel caso del contributo richiamato al comma 4, lettera a), sentite le organizzazioni di rappresentanza delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.
2. I piani di cui al comma 1 sono elaborati in conformità agli indirizzi previamente formulati dalla Giunta regionale con riguardo:
a) alla rimodulazione degli interventi programmati per l'anno 2020, per l'adattamento alle necessità imposte dall'emergenza epidemiologica quanto a forme e modalità di erogazione in condizioni di sicurezza e con la flessibilità necessaria a ottimizzare il pieno impiego delle risorse disponibili;
b) ai protocolli per assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregivers, nonché della salute degli operatori;
c) al flusso informativo verso la Regione circa l'attuazione dei piani, con segnalazione delle criticità emergenti, ai fini della tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Nei piani di cui al comma 1 trovano particolare valorizzazione, nei limiti delle possibilità consentite dall'emergenza in atto, i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
4. I contributi interessati dalla pianificazione straordinaria prevista dal presente articolo sono, in via diretta, quelli di cui:
a) all' articolo 14 bis della legge regionale 41/1996 , in materia di Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
b) all' articolo 15 della legge regionale 41/1996 , in materia di sostegno ai servizi di trasporto;
c) all' articolo 20 della legge regionale 41/1996 , in materia di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità, servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e centri residenziali per gravi e gravissimi;
d) all' articolo 10, comma 81, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in materia di fattorie sociali.
5. Allo scopo di non aggravare o ritardare i procedimenti di spesa, restano comunque valide le domande già presentate per l'ottenimento, per l'esercizio 2020, dei contributi richiamati al comma 4. Alla loro concessione la Direzione centrale competente procede per le finalità previste dal comma 1 e secondo le specifiche disposizioni normative di riferimento, con le seguenti deroghe e precisazioni:
a) per il contributo di cui al comma 4, lettera c), si prescinde dall'assolvimento del debito informativo in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi previsto dalla norma di riferimento;
b) per il contributo di cui al comma 4, lettera d), non si applicano i criteri previsti dalla norma di riferimento e le risorse disponibili sono ripartite fra le Aziende sanitarie sulla base della popolazione di età compresa tra i 14 e i 65 anni residente nel territorio di competenza;
c) nella rendicontazione delle attività e degli interventi è data distinta evidenza all'ammontare delle spese interessate dalla pianificazione di cui al presente articolo.
6. Sino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei piani territoriali di cui al comma 1, i soggetti ivi richiamati continuano ad attenersi alle direttive sanitarie e alle indicazioni operative impartite dall'Amministrazione regionale per il periodo di sospensione dell'attività dei servizi semiresidenziali con riguardo alla prestazione di interventi sostitutivi e compensativi in forma individuale domiciliare, a distanza o nei luoghi abituali, con sviluppo incrementale delle prestazioni rese, nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .
7. Per la revisione degli accordi contrattuali in essere tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati erogatori e per la remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma secondo i criteri previsti dall'articolo 48 richiamato al comma 6, gli indirizzi regionali previsti al comma 2 indicano altresì le modalità d'applicazione cui potersi attenere.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche con riguardo all'attività ambulatoriale di riabilitazione funzionale ai sensi dell' articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
9. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese relative ai contributi richiamati al comma 4 continuano a gravare sulle pertinenti poste del bilancio regionale in conformità alle autorizzazioni di spesa disposte per le finalità ivi richiamate, come integrate dal comma 1.