LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14
 (Differimento del versamento dei contributi esonerativi)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all' articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è differita di sei mesi.