LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
  (Modifiche alla legge regionale 27/2017)
1. Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell'innovazione e della competitività del sistema economico attraverso l'adozione di adeguati interventi in materia di formazione e orientamento permanente in linea con gli indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole << a innalzare >> sono inserite le seguenti: << il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e >>;

b)
alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 le parole << , anche attraverso il Tavolo di cui all'articolo 6, comma 3, >> sono soppresse;

c)
il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.>>;

d)
il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato;

e)
al comma 3 dell'articolo 26 le parole << , sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 6, comma 3 >> sono soppresse.