LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11
 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria)
1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.
2. Presso l'Ufficio unico di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2016 è istituito l'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all' articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
4. I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 24/2009 , avanzano apposita richiesta all'Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico.
5. La mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso.
6. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La spesa relativa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .
7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente a nulla osta da parte dell'ente di provenienza.
8. Con regolamento sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.
Note:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 23 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 30 del 28 luglio 2021), l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 del presente articolo.