LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 2
 (Interventi oggetto di finanziamento)
1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali o strade private a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:
1) sistemazioni del piano viabile;
2) sistemazione dei marciapiedi;
3) attraversamenti pedonali;
4) illuminazione;
b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;
c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.