LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Norme urgenti in materia di cultura
Art. 7
 (Conferma di contributi)
1. Sono confermati i finanziamenti concessi per il triennio 2017-2019, a valere sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell' articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), nonché i finanziamenti concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017 n. 1962, ancorché concessi in deroga al requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale di cui all' articolo 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014 , all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 39/2017 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica.
Art. 8
 (Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative e attività dei Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica)
1. Nelle more della revisione della normativa in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale in materia di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui all' articolo 26 della legge regionale 16/2014 e del relativo regolamento di attuazione, le domande di finanziamento presentate a valere sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 per il triennio 2020-2022, sono ammesse a finanziamento per la sola annualità 2020.
2. Le domande di cui al comma 1 sono ammissibili, anche se presentate da soggetti privi del requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, in deroga agli articoli 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014 e 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 39/2017 .
3. I beneficiari sono finanziati per il solo anno 2020.
4. In attuazione della revisione prevista dal comma 1, il nuovo triennio decorre dal 2021.