LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative e attività dei Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica)
1. Nelle more della revisione della normativa in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale in materia di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui all' articolo 26 della legge regionale 16/2014 e del relativo regolamento di attuazione, le domande di finanziamento presentate a valere sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 per il triennio 2020-2022, sono ammesse a finanziamento per la sola annualità 2020.
2. Le domande di cui al comma 1 sono ammissibili, anche se presentate da soggetti privi del requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, in deroga agli articoli 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014 e 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 39/2017 .
3. I beneficiari sono finanziati per il solo anno 2020.
4. In attuazione della revisione prevista dal comma 1, il nuovo triennio decorre dal 2021.