LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Realizzazione delle attività)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche di cui all'articolo 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati:
a) la tipologia dei soggetti beneficiari;
b) i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la concessione e l'erogazione dei contributi.