1.
Le attività di cui all'articolo 1 sono rivolte a scuole, università ed enti locali e possono riguardare:
a) la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e di materiale audiovisivo, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;
b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola, nell'università e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;
c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio, di dibattiti e di viaggi d'istruzione nei luoghi della memoria in Italia e in quelli oggi ricompresi nel territorio statuale della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
d) concorsi, premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) manifestazioni celebrative nelle località giuliane, istriane, fiumane e dalmate, teatro di episodi significativi della tragedia dell'esodo e delle foibe, con il coinvolgimento delle associazioni costituitesi per diffondere le attività, come indicati all'articolo 1, comma 1;
f) momenti d'incontro con le comunità e le scuole italiane presenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia;
g) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.