LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Attività)
1. Le attività di cui all'articolo 1 sono rivolte a scuole, università ed enti locali e possono riguardare:
a) la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e di materiale audiovisivo, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;
b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola, nell'università e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;
c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio, di dibattiti e di viaggi d'istruzione nei luoghi della memoria in Italia e in quelli oggi ricompresi nel territorio statuale della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
d) concorsi, premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) manifestazioni celebrative nelle località giuliane, istriane, fiumane e dalmate, teatro di episodi significativi della tragedia dell'esodo e delle foibe, con il coinvolgimento delle associazioni costituitesi per diffondere le attività, come indicati all'articolo 1, comma 1;
f) momenti d'incontro con le comunità e le scuole italiane presenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia;
g) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.