Art. 1
(Principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, letterario e artistico della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli, proclamati dalla Carta dell'ONU, e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2.
La Regione Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla
legge 30 marzo 2004, n. 92
(Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.
3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica italiana nel suo complesso.