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Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 3
 (Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 possono essere ammesse a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Le operazioni di sospensione possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
2. L'operazione di sospensione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a rate in scadenza o già scadute. Previa richiesta dell'impresa beneficiaria, la banca convenzionata mutuante trasmette all'organo gestore dei fondi di cui al comma 1 la proposta di effettuazione dell'operazione di sospensione, con illustrazione della situazione di temporanea difficoltà aziendale in cui versa l'impresa a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della capacità di continuità economico-finanziaria dell'impresa richiedente una volta superata la temporanea difficoltà.
3. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità del prestito. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
4. Quando si procede alle operazioni di sospensione previste al comma 1 è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia delle garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) costituito nell'ambito del Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e delle controgaranzie già concesse fino alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).