LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'Associazione costituita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano denominata CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici e statistici, per la partecipazione a progetti e attività interregionali diretti a sviluppare le infrastrutture e i servizi di informazione geografica e statistica, acquisire competenze e metodologie per il rilievo e la gestione dell'informazione territoriale, favorire l'uso consapevole dell'informazione territoriale nella definizione e attuazione delle strategie regionali, partecipare alle attività di realizzazione e aggiornamento di database geografici su scala nazionale.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 62, comma 2 bis, della legge regionale 5/2007 , come inserito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per il 2021 e di 15.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:
<<4 bis. Il Servizio regionale competente approva annualmente l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi. Le richieste di contributo ritenute ammissibili conservano validità sino al 31 dicembre 2022 al fine di consentire, nel caso in cui non possano essere ammesse a contribuzione per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il previo scorrimento dell'elenco delle stesse secondo l'ordine cronologico di accoglimento, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.>>.

4. Per le finalità di cui all' articolo 4 ter, comma 4 bis, della legge regionale 28/1989 , come inserito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone, in qualità di Ente beneficiario inserito nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2017, e successive modifiche ed integrazioni, un contributo straordinario integrativo, a titolo di cofinanziamento del finanziamento statale, finalizzato all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione di alloggi adibiti a uso residenziale di proprietà Ater e di soggetti privati, nel limite dell'importo previsto nel quadro economico dei lavori oggetto di convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, per complessivi 600.000 euro.
6. La liquidazione del contributo è disposta in base alla progressione della spesa, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ente beneficiario, secondo quanto disposto dall' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 , (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Il contributo, liquidato ai sensi del comma 6, è gestito dal Comune di Monfalcone in relazione alle successive erogazioni in capo ai soggetti proprietari degli alloggi.
8. La rendicontazione del contributo regionale seguirà le modalità e i tempi dettati dal Ministero per il finanziamento statale.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 per l'anno 2021 e di 400.000 per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Gorizia per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del terminal intermodale transfrontaliero di Gorizia, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.
11. Entro il 30 aprile 2021 il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
12. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2021 e di 850.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Cormons finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture a servizio del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ambito del Centro di interscambio modale regionale di II livello di Cormons, come individuato dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con decreto del Presidente della Regione del 15 aprile 2013.
15. Entro il 30 aprile 2021 il Comune di Cormons presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
16. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 376.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
18.
Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:
<<8 bis. Il Servizio regionale competente è autorizzato, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui al comma 7, la quale conserva la propria validità sino al 31 dicembre 2022.>>.

19. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19" a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.
21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.
22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:
a) donne in gravidanza;
b) persone ultra settantenni;
c) persone con disabilità.
23. Con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al comma 22.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 a valere Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 49.
24 bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.
25. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di 2.528.747,76 euro a favore del Comune di Gorizia, già assegnatario di tale somma giusto decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989 , per la realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, anche mediante l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.
26. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 25 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .
27. Le risorse di cui al comma 25 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all' articolo 40 della legge regionale 14/2002 .
28. Per le finalità previste al comma 25 è applicata la somma di 2.528.747,76 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A5 di cui all'articolo 1, comma 7.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, l'onere di 23.518,88 euro sostenuto per l'attività istituzionale svolta per conto dell'Amministrazione regionale in sede di esecuzione della sentenza n. 387/2020 della Corte di appello di Trieste, pronunciata con riferimento ai contributi in materia di edilizia agevolata previsti dall' articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
30. Per la finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 23.518,88 euro per l'anno 2021, a valere per 23.250 euro sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per 268,88 euro sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco, a sostegno di lavori, già eseguiti, di adeguamento sismico e bonifica amianto della struttura da destinare a centro per l'infanzia, un contributo per il completamento dell'intervento.
32. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
33. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002 .
34. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
35. La Regione è autorizzata a concedere un ulteriore contributo per le finalità previste dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), e con le stesse modalità.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le autonomie territoriali locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
37. In conseguenza della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e alla grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, l'Amministrazione regionale eroga ai titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e ai titolari di licenza taxi un contributo per sostenere le spese relative al pagamento della tassa automobilistica di possesso dei mezzi adibiti all'esercizio dell'attività, nella misura del 50 per cento dell'importo effettivamente sostenuto nell'anno 2020.
38. Il contributo di cui al comma 37 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, previa pubblicazione di avviso da parte della struttura regionale competente, da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un criterio di ordine crescente dell'importo rimborsabile.
39. Per le finalità previste al comma 37, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.
40. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo: << Gli interventi realizzati nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono finanziati anche mediante l'utilizzo di risorse a tal fine appositamente destinate, nell'ambito degli strumenti di programmazione delle azioni di sostegno per la montagna, anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree. >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 34 dopo le parole << o da altri soggetti >> sono aggiunte le seguenti: << ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall' articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all'incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione. >>.

41. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 2, della legge regionale 1/2016 , come modificato dal comma 40, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
42. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento.
43. Con un regolamento e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall' articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.
44. I contributi previsti dal comma 42 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
45. Per le finalità di cui al comma 42, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2013, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.
46.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 95 e 96 dell' articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
b) i commi 26 e 27 dell' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
47. L'Amministrazione Regionale al fine di rendere fruibili e accessibili in assoluta sicurezza le aree gioco interne ed esterne degli istituti scolastici statali e paritari dai minori che li frequentano è autorizzata ad ammettere tra le spese ammissibili a contributo l'acquisto, il restauro, la manutenzione e l'adeguamento in sicurezza degli stessi.
48. Per le finalità di cui al comma 47 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 24 bis aggiunto da art. 100, comma 1, L. R. 6/2021
2Parole soppresse al comma 21 da art. 5, comma 12, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.