LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Attività produttive)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), le domande presentate nell'esercizio 2020, e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 1.200.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2021 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell' articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo straordinario integrativo per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), riferite alla progettazione e successivo ampliamento e ammodernamento del complesso termale sito nel comune di Arta Terme.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Comune di Arta Terme presenta domanda di contributo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
6.
La Regione favorisce il ricorso a procedure concorsuali finalizzate alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del " Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno " in liquidazione commissariale ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come da ultimo modificato dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e attuato dai provvedimenti che ne hanno disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività economiche della Zona industriale dell'Aussa Corno.

7. Nell'ambito dei fini istituzionali riconosciuti ai consorzi di sviluppo economico locale dall' articolo 64 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG- Riforma delle politiche industriali), la Regione sostiene l'intervento del consorzio di cui all' articolo 62, comma 5, lettera d), numero 1), della medesima legge 3/2015 nella procedura concorsuale di cui al comma 6 per la realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale e per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nella zona industriale dell'Aussa Corno, ai sensi degli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 .
8. Per le finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali)), sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, a condizione che le stesse siano riferite a interventi avviati successivamente al 24 marzo 2020.
10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Le domande presentate nel corso dell'anno 2020 ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), non finanziate per indisponibilità di risorse, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2021.
12. Al fine di consentire il finanziamento delle domande di cui al comma 11, per l'anno 2021 è sospesa la presentazione delle domande per la concessione di contributi per infrastrutture turistiche di cui al medesimo articolo 61 della legge regionale 21/2016 ; le domande eventualmente pervenute sono archiviate d'ufficio.
13. Per le finalità di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Al fine di salvaguardare il tessuto economico regionale a seguito dell'emergenza COVID-19, la Regione è autorizzata a concedere, nel rispetto dei limiti imposti dalla regola "de minimis" prevista dalla normativa dell'Unione Europea, un contributo in conto capitale a fondo perduto per sostenere le operazioni di subentro, a titolo oneroso, in micro e piccole imprese già in essere, come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
15. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) il forte incentivo al ricambio generazionale, attraverso il sostegno all'imprenditoria giovanile;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, a mantenere i livelli occupazionali precedenti al subentro nell'impresa;
c) lo stimolo alla nascita di nuova imprenditoria femminile.
16. Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un incentivo in conto capitale, a parziale copertura degli investimenti effettuati, in relazione all'importo indicato nell'atto di trasferimento allegato, nella misura di:
a) 2.500 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia inferiore a 10.000 euro;
b) 5.000 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia compreso tra 10.000 euro e 29.999,99 euro;
c) 10.000 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia pari o superiore a 30.000 euro.
17. I contributi di cui al comma 16 sono aumentati del 50 per cento nel caso in cui i subentranti siano:
a) soggetti minori di anni trentacinque;
b) donne;
c) lavoratori già dipendenti dell'impresa ceduta, personalmente o in qualità di legali rappresentanti di soggetto giuridico all'uopo costituito.
18. I contributi di cui al comma 16 potranno essere concessi esclusivamente qualora il titolare, nel caso di ditta individuale, o i soci cedenti che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata, abbiano compiuto almeno cinquantacinque anni di età alla data del subentro, e siano stati titolari della ditta individuale o presenti nella compagine societaria da almeno cinque anni alla data del subentro.
19. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
20. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
21.
Dopo il capo IV del titolo VII della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserito il seguente:
<<CAPO IV bis
 INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art.69 ter
 (Finalità e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all'aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e individua la rete dei cammini così concorrendo a implementare l'offerta culturale e turistica regionale.
Art. 69 quater
 (Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 69 sexies.
Art. 69 quinquies
 (Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l'altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.
Art. 69 sexies
 (Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 69 quinquies.
2. Il Registro della RCFVG è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.
Art.69 septies
 (Gestione della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione;
d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.
4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.
Art. 69 octies
 (Promozione dei cammini)
1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:
a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
Art. 69 nonies
 (Punti di sosta e di ristoro)
1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Art. 69 decies
 (Norma di rinvio)
1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.>>.

22. Per le finalità previste all' articolo 69octies, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
23. Per le finalità previste all' articolo 69octies, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
24.
Alla copertura degli oneri derivanti dal CAPO IV bis " Interventi per il riconoscimento, al valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia " della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 21, possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 27, per il potenziamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
26. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 25 non supera comunque l'importo di 500.000 euro.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 . L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
30. Nell'ambito del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Amministrazione regionale del Veneto un importo pari alla parte di contributo da quest'ultima liquidato con decreti del Direttore della U.O. mobilità e trasporti n. 62 del 24 maggio 2018, n. 82 del 3 agosto 2018 e n. 102 del 9 ottobre 2018 per interventi di manutenzione straordinaria di impianti del comprensorio sciistico sappadino ancora soggetti a vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2000)), la cui titolarità viene trasferita, in attuazione dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j), e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a PromoTurismoFVG.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 207.180,07 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
32. Nell'ambito del complessivo intervento di valorizzazione, anche in chiave turistica, della zona montana di Illegio anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché a sostegno della crescita nel settore dell'edilizia abitativa, nonché dell'economia produttiva, commerciale e turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" - ONLUS di Udine un contributo straordinario finalizzato al completamento delle opere di adattamento funzionale dell'edificio di proprietà della medesima sito in comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, via San Floriano 13, da destinarsi a casa per ferie.
33. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi realizzati o da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
35. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, nonché incrementare l'attrattività turistica regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio della Venezia Giulia un finanziamento straordinario pluriennale per la progettazione e la realizzazione del Parco del Mare.
36. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 6milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 2, comma 41.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale COSEF un contributo, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 , per la realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese dove ubicare la sede legale del Consorzio medesimo.
38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.
39. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2.500.000 per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
41. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole aggiunte al comma 38 da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
2Comma 38 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021