LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'economia regionale, è istituto un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2021-2023 pari a 346.000 euro per l’anno 2021 e 462.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di continuare a svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.
2. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 246.000 euro per l'anno 2021 e 312.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia inserite nelle graduatorie, con punteggio superiore a 0, approvate rispettivamente nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).
3. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 100.000 euro per l'anno 2021 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2. L’eventuale avanzo di stanziamento della misura di cui al presente comma viene destinato alla ulteriore copertura della misura di cui al comma 2, mantenendo le stesse graduatorie approvate nell’anno di competenza e suddivisione tra emittenti radiofoniche e televisive, con la riserva del 10 per cento alle emittenti comunitarie.
4. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo.
5.  
( ABROGATO )
6. La ripartizione del fondo di cui al comma 2 avviene come di seguito indicato:
a) 80 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.
7.  
( ABROGATO )
8. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa complessiva di 738.000 euro, suddivisa in ragione di 246.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
10. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
11. Al fine di dare pronta attuazione al programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento n. 375/2018/COM final del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 2018, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, e di cui agli articoli 17 e 26 della proposta di regolamento n. 374/2018/COM final del 29 maggio 2018, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e implementazione dei sistemi di gestione e controllo del suddetto Programma.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.350.000 euro per gli anni dal 2021 al 2027 suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2021, 500.000 di euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023 e 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 a valere sulla Missione n. 19 ( Relazioni internazionali ) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
13. Gli oneri disposti dal comma 12 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi per gli anni medesimi.
14. Il trasferimento dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), agli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è esente dal pagamento dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (I.R.T.), prevista dall' articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
15. In relazione al disposto di cui al comma 14 sono previste minori entrate per 3.250 euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In considerazione della scadenza del contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria regionale in essere con l'Istituto Tesoriere e del limite temporale di sei mesi, a decorrere dalla scadenza naturale dal contratto medesimo, prescritto come termine di durata massima del periodo di proroga tecnica finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del Servizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un contratto per la gestione del Servizio di tesoreria per la durata di ulteriori sei mesi successivi al semestre previsto per la proroga tecnica, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di appalti, laddove non si addivenisse entro il 30 giugno 2021 alla sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del Servizio di tesoreria, al fine di garantire la continuativa copertura dei relativi servizi sino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dal contratto di cui al comma 16, limitatamente a quanta parte di essi costituisca corrispettivo forfetario omnicomprensivo, anche a vantaggio di tutti gli enti che, intrattenendo un analogo rapporto per il Servizio di tesoreria, parimenti in scadenza al 31 dicembre 2020, siano interessati dalla nuova procedura di gara per l'affidamento dello stesso e, al contempo, manifestino la volontà di proseguire il rapporto con l'attuale Istituto Tesoriere oltre la proroga tecnica, in virtù di un atto convenzionale a sé stante volto a garantire la fruizione del Servizio sino al 31 dicembre 2021.
18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per l'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione di cui all' articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'assistenza tecnica necessaria a garantire il supporto nelle attività di gestione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione del Piano medesimo.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 495.000 euro, suddivisa in ragione di 165.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estinguere anticipatamente i mutui contratti con l'Istituto di credito sportivo rispetto ai quali è subentrata ai sensi dell'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata a titolo di indennizzo la spesa di 7.500 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata a titolo di rimborso del debito residuo la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
24. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 16/2021
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 24, lettera a), L. R. 13/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 24, lettera b), L. R. 13/2022
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 24, lettera b), L. R. 13/2022
8Comma 3 sostituito da art. 12, comma 24, lettera c), L. R. 13/2022
9Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 24, lettera d), L. R. 13/2022
10Comma 5 abrogato da art. 12, comma 24, lettera e), L. R. 13/2022
11Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 12, comma 24, lettera f), L. R. 13/2022
12Comma 7 abrogato da art. 12, comma 24, lettera g), L. R. 13/2022
13Comma 8 sostituito da art. 12, comma 24, lettera h), L. R. 13/2022
14Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 18, L. R. 13/2023