LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. A seguito dell'applicazione, a decorrere dall'1 gennaio 2021, del nuovo regime relativo agli obblighi di finanza pubblica previsto per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), non si applica, a decorrere dall'1 gennaio 2021, il regime sanzionatorio previsto dall' articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2020 .
2. Le comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono tenute al raggiungimento degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 20/2020 , a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione.
3.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

4. In considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati di duecentosettanta giorni gli organi di revisione economico-finanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015 .
5. I Comuni, anche se con organo di revisione in scadenza nel 2021, che hanno ricevuto la comunicazione delle rose dei nominativi sorteggiati ai sensi dell' articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015 entro il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, possono adottare l'atto di nomina entro il 30 giugno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015 .
6. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale denominato " Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con pista ciclabile Alpe Adria (realizzazione di un percorso ciclabile per mountain bike lungo la Val Dogna e la Val Saisera) " previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: " Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria (realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità della Val Dogna e di una struttura a servizio del cicloturismo nella Val Saisera) ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale denominato " Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con pista ciclabile Alpe Adria " individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria (realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità della Val Dogna e di una struttura a servizio del cicloturismo nella Val Saisera) ";

c)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Transitabilità su strade comunali e ricognizione delle infrastrutture in relazione alla loro praticabilità (comprende tutti i Comuni dell'Unione) " individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Transitabilità su strade comunali e ricognizione delle infrastrutture in relazione alla loro praticabilità e completamento rotatoria su SR13 ".

7. Alla Tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 come di seguito indicato:
a)
con riferimento all'intervento n. 18, l'oggetto " Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento sismico normativo della scuola primaria e secondaria di via della Madonnina a Fogliano Redipuglia " è sostituito dal seguente: " Progettazione dell'Intervento di costruzione della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Fogliano Redipuglia ";

b)
con riferimento all'intervento n. 83, l'oggetto " Restauro pavimentazione della "Camera Sacra" dell'Ara Pacis a Medea " è sostituito dal seguente: " Sistemazione della Scalinata di Sant'Antonio a Medea ".

8. Il procedimento per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali, sciolte a decorrere dall'1 gennaio 2021 ai sensi dell' articolo 27, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 21/2019 , è concluso, entro il 31 maggio 2021, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei consigli dei Comuni partecipanti all'Unione. Si considera approvato il bilancio finale di liquidazione che riceve il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consigli comunali.
9. A decorrere dall'1 giugno 2021, i rapporti giuridici pendenti e i procedimenti che non sono stati conclusi nel termine di cui al comma 8 e che non possono essere trasferiti ai Comuni partecipanti all'Unione, sono trasferiti al Comune individuato in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, presso il quale può essere costituito apposito ufficio stralcio.
10. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico nel GAL Carso Scarl sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società e compresi nell'ambito territoriale dell'Unione medesima.
11. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Tagliamento nel Consorzio per la scuola Mosaicisti del Friuli con sede a Spilimbergo sono attribuite alla Comunità di montagna nella quale risulterà collocato il Comune di Spilimbergo in esito alla conclusione del procedimento di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre).
12. Le risorse assegnate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 10, commi 36, 37 e 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture nonché delle scuole primarie e secondarie oltre che per l’acquisto di droni dotati di telecamere per il controllo dei territori.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 56, comma 3, L. R. 6/2021
2Parole aggiunte al comma 12 da art. 60, comma 1, L. R. 6/2021
3Parole aggiunte al comma 12 da art. 9, comma 26, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.