LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola << 2020 >> sono aggiunte le seguenti: << e per l'anno 2021 >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2020 dopo le parole << operatori affetti da COVID-19 >> sono inserite le seguenti: << o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati >>.

3. All' articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67. Ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino al 31 dicembre 2021.>>;

b)
alla fine del comma 69 sono aggiunte le parole: << entro sei mesi dall'adozione dell'atto aziendale >>;

c)
al comma 70 le parole << della costituzione >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'adozione dell'atto aziendale >>.

4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006 ), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).>>.

5. All' articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: << , nonché l'importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto >>;

b)
al comma 3 le parole << 30 novembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 gennaio 2021 >> e le parole << 30 ottobre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>;

c)
al comma 3 la parola << sostenute >> è soppressa.

6.
Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), dopo le parole << anno 2020 >> sono inserite le seguenti: << e 2021 >> e dopo le parole << anno 2019 >> sono inserite le seguenti: << e 2020 >>.