LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. In attuazione dell' articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con regolamento regionale:
a) sono definiti i criteri e le procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all' articolo 242 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006 , nonché le modalità di controllo;
b) sono individuate le categorie di interventi e le opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a).
2. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
<<q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.>>;

b)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole << all'articolo 14, comma 1, lettera l) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 9, comma 1, lettera q bis) >>;

c)
la lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata;

d)
dopo il comma 7 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente.>>.

3. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente:
<<b bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci già iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole << gruppi speleologici >> sono inserite le seguenti: << iscritti all'elenco di cui all'articolo 14 >>.

4.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << quattro anni >>.

5.
Dopo il comma 36 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:
<<36 ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti alle attività di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020, rimangono di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti.>>.

6. Il termine per la realizzazione delle opere riqualificazione e di riequilibrio ambientale, previsto dal cronoprogramma delle stesse, ai sensi dell' articolo 4, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è fissato al 30 novembre 2022.
7.
Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), dopo le parole << codice della strada) >> sono inserite le seguenti: << , a esclusione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto legge 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 >>.

8. Il termine per la trasmissione da parte dei Comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse al contributo di cui all' articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è fissato all'1 marzo 2021.