LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sull' articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è prorogato al 30 giugno 2021.
2.
Al comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole << e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, >> sono inserite le seguenti: << nonché 30 bis, comma 2, >>.

3. Per le finalità di cui all' articolo 29 bis della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014)
1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall' articolo 16 della legge regionale 16/2014 , e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' articolo 16 della legge regionale 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.
2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziate a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.>>.

5. In relazione al disposto di cui all' articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 10/2020 , come inserito dal comma 4, le risorse stanziate sono pari a 3.747.126 euro; la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 3.747.126 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.
6.
I commi 17 e 18 dell' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono abrogati.

7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:
<<4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.>>.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2021 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a sostegno della realizzazione di progetti di investimento per il riallestimento di musei o per lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di museo che non siano stati iniziati, ultimati o rendicontati nei termini fissati dalla struttura competente in materia di beni culturali.
10. Per le finalità previste al comma 9 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il 31 dicembre 2020, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
11. La struttura competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
12.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza)
1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.>>.

13. Per le finalità previste all' articolo 8 bis della legge regionale 11/2019 , come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.
14. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato "Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane", è autorizzata a convertire le rate maturate dal 2016 al 2020 di detto contributo per un totale di 468.750 euro, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione del primo stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della palestra comunale del centro sportivo G. Teghil.
15. Per le finalità previste al comma 14 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
16. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
17. Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie concesse negli anni 2019 e 2020.
18.
Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2020 , dopo le parole << plessi scolastici >> sono aggiunte le seguenti: << o a uso scolastico >>.

19. Per le finalità previste all' articolo 6, comma 22, della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini dei procedimenti contributivi previsti come perentori dalle discipline di settore in materia di impiantistica sportiva con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
21. Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale del sito UNESCO di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM per l'avvalimento dei centri di competenza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Friuli Venezia Giulia, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato.
22. Per le finalità previste al comma 21 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.
23. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2019 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per gli esercizi 2020 e 2021 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 . (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750.
24. Per le finalità previste al comma 23, per i soggetti beneficiari dei contributi per gli anni 2020 e 2021, il termine di ultimazione dei lavori indicato all'articolo 18, comma 2, del bando viene fissato al 31 dicembre 2022 e può essere ulteriormente prorogato, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
25. Per le finalità previste al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sugli esercizi 2020 e 2021 i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 23, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata per l’anno 2020 la spesa di 520.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.
27. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 26 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel BUR 25 novembre 2020, n. 48.
2Parole sostituite al comma 23 da art. 6, comma 58, lettera a), L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 24 da art. 6, comma 58, lettera b), L. R. 13/2021
4Parole sostituite al comma 24 da art. 6, comma 58, lettera c), L. R. 13/2021
5Parole sostituite al comma 25 da art. 6, comma 58, lettera d), L. R. 13/2021