LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 9
 (Procedura di assegnazione)
1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;
b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;
c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);
e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;
f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999 , hanno luogo:
1) l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2) l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999 ;
3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);
4) la presentazione dell'offerta economica;
5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;
6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021