LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
210.06 - Economia montana
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 17
 (Clausole sociali)
1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999 , e dell' articolo 50 del decreto legislativo 50/2016 , nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile , trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
2. Le clausole sociali di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) l'assorbimento, in conformità alle linee guida recanti "Disciplina delle clausole sociali" dell'Autorità nazionale anticorruzione, del personale utilizzato dal concessionario uscente per la gestione dell'impianto idroelettrico di cui alla concessione di grande derivazione d'acqua oggetto dell'affidamento e presente nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;
b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.