LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 16
 (Disposizioni transitorie)
1. L'ufficio regionale competente che accerta il mancato raggiungimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica le sanzioni nell'anno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.
2. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui all' articolo 18, comma 2, della legge regionale 18/2015 , come sostituito dall'articolo 2, è adottata entro il 31 gennaio 2021.