LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.02 - Comunità montane
130.04 - Altri Enti locali

Art. 3
 (Disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre e per la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità)
1. I Comuni dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre di cui all' articolo 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 21/2019 , che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione del Natisone in Comunità, approvano lo statuto della Comunità con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni entro il 30 novembre 2020. L'approvazione dello statuto della costituenda Comunità da parte di un Comune determina il superamento del recesso dall'Unione precedentemente deliberato dallo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, composta dei soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, approva lo statuto di cui al medesimo comma a maggioranza assoluta dei propri componenti. A decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Entro il 30 novembre 2020 il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone trasmette all'Unione territoriale intercomunale del Torre un atto di ricognizione con l'indicazione del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti per la definizione degli accordi di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990 , già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata conclusione degli accordi, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in quanto compatibile.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole soppresse al comma 4 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021