LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.02 - Comunità montane
130.04 - Altri Enti locali

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 4, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e le modalità per semplificare il processo di trasformazione relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità.
2. La delimitazione geografica e la dimensione territoriale delle due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane sono definite nel rispetto dei principi di concertazione e di leale collaborazione fra istituzioni e forme collaborative delle comunità locali e per il perseguimento delle finalità di sviluppo sociale, economico e culturale di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 19, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).