LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2020
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 8
  (Inserimento di articoli dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/2014)
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 22/2014 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 5 bis
 (Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro)
1. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.
Art. 5 ter
 (Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari)
1. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.
Art. 5 quater
 (Terzo settore)
1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della Regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.
Art. 5 quinquies
 (Enti pubblici)
1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 4 svolgono la loro attività di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunità di riferimento.
Art. 5 sexies
 (Benessere)
1. Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione:
a) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;
b) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.
Art. 5 septies
 (Utilizzo delle tecnologie informatiche)
1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:
a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;
b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;
c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;
d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;
e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.>>.