LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2020
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 51
 (Disposizioni transitorie)
1. Le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all' articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005 nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.
2. L' articolo 44, comma 1, della legge regionale 18/2005 , come modificato dall'articolo 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Rimangono efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani di gestione di cui alla legge regionale 18/2005 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e dei relativi Piani di gestione di cui al comma 3 può essere confermata secondo le procedure previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18/2005 , come modificati dalla presente legge.
5. L' articolo 5 della legge regionale 11/1996 e il decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 267 (Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini ed aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali)), continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.