LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA
Art. 7
  (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997)
1.
L' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 8
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015)
1.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole: << , 2020 e 2021 >> sono soppresse.

Art. 9
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole << non superiore al 50 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore al 30 per cento >>.

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016)
1. All' articolo 26 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.>>;

b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.>>;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:
a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;
b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;
d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;
f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.>>.

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016)
1. All' articolo 29 della legge regionale 18/2016 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: << L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente. >>;

b)
il comma 5 è abrogato.

Art. 12
  (Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 13
  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2019)
1.
Art. 14
 (Assunzione di personale dirigenziale)
1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento di una procedura selettiva, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente procedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 22/2020