LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DEMANIO
Art. 4
  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole << sono obbligati ad >> sono sostituite dalla seguente: << possono >>.

Art. 5
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è inserito il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip.>>.

Art. 6
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1996)
1.
Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), sono aggiunte le seguenti parole: << nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) >>.