LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 35
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:
<<18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.
19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.>>;

b)
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
<<20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:
a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;
b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;
c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.>>.