LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 63
 (Proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili)
1. Al fine di consentire l'accesso ai contributi per la conservazione dei prati stabili anche a coloro che hanno presentato istanza per la concessione dei prati recuperati nell'ambito del Progetto Life Magredi Grasslands, il termine di presentazione della domanda di cui all' articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme per la tutela dei prati stabili naturali), già prorogato al 30 giugno 2020 in attuazione dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è ulteriormente prorogato, per la sola annualità 2020, al 31 luglio.
Art. 64
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017)
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 1 (Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio), è abrogato.

Art. 65
 (Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)
1. Nell'ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall' articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.
2. In applicazione del comma 1, il Comune presenta al Servizio competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica e irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo).
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.
4. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0187/2007.
Art. 66
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << altre organizzazioni riconosciute >> sono inserite le seguenti: << ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 . In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.>>.

Art. 67
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)
1. All' articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;

b)
al comma 2 le parole << Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 >>;

c)
ai commi 3 e 4 le parole << alle organizzazioni di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, >>.

Art. 68
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)
1.
Dopo il comma 58 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:
<<58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione.
58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).>>.

Art. 69
  (Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008)
1.
Il comma 3 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
<<3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.>>.