LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo X
 Disposizioni in materia di ambiente e energia
Art. 82
  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 , è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.>>.

2. Le disposizioni di cui all' articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015 , come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.
Art. 83
  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.
3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.
3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.
3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.
3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015 , come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 84
  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015)
1.
Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:
<<11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.>>.

Art. 85
 (Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile)
1. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile è prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti di derivazione d'acqua ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. La proroga non può eccedere la durata di cui all' articolo 42, comma 6, della legge regionale 11/2015 .
Art. 86
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23/2019)
1.
Il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

Art. 87
  (Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017)
1. I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81 , sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.
Art. 88
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole << dall'1 luglio 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 gennaio 2021 >>;

b)
al comma 36 le parole << Dall'1 luglio 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << Dall'1 gennaio 2021 >>;

c)
dopo il comma 36 è inserito il seguente:
<<36 bis. La corresponsione del contributo di cui all' articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 , posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.>>.

Art. 89
 (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.
2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comune di Gemona del Friuli, entro il 31 dicembre 2023, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, comprensivo delle spese di allestimento e del cronoprogramma delle attività, nonché di copia dell'eventuale convenzione stipulata ai sensi del comma 2.
4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 47, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 24, L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 90
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), il periodo << Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno. >> è sostituito dal seguente: << Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito. >>.

Art. 91
  (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dal Consiglio di Amministrazione.>>.

Art. 92
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016)
1.
Dopo il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente:
<<12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).>>.