LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 73
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018 , le parole << i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia >> sono sostituite dalle seguenti: << i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali >> e dopo le parole << concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. >> sono inserite le seguenti: << I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. >>.