LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 48
  (Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1. All' articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole <<, ai commi 5 e 6>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero in amministrazione diretta>>;
b)
al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate;

c)
al comma 10 la parola << regionale >> è soppressa;

d)   ( ABROGATA )
e)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.>>;

f)
il comma 12 è abrogato.

(1)
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 87, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024