LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 40
  (Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia.>>.