LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 18
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell' articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019 , sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:
a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.>>;

b)
alla lettera b) del comma 43 le parole << di chiusura anticipata del mutuo >> sono soppresse.