LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 110
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019)
1.
Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:
<<33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.>>.