LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 108
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019)
1. All' articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << persone con disabilità >> sono aggiunte le seguenti: << e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità >> sono inserite le seguenti: << o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane >> e dopo le parole << il trasporto di persone con disabilità >> sono aggiunte le seguenti: << o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane >>;

c)
al comma 5 dopo la parola << rendicontazione >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate >>.