LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/06/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO

Art. 2
 (Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale)
1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.
3. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono essere destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale, per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).