LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 14
 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018 , prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all' articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilità.
4.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 le parole << della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA >> sono sostituite dalle seguenti: << del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015) >>.

5.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2012 le parole << della Sezione smobilizzo crediti PA >> sono sostituite dalle seguenti: << del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 , >>.

6.
Al comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 2/2012 le parole << sulla Sezione smobilizzo crediti PA >> sono sostituite dalle seguenti: << sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 >>.

7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), esprime valutazione tecnica sui progetti relativi ai procedimenti amministrativi di cui all' articolo 2, comma 22, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
8. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 3/2015 , come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.