LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE
Art. 14
 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018 , prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all' articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilità.
4.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 le parole << della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA >> sono sostituite dalle seguenti: << del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015) >>.

5.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2012 le parole << della Sezione smobilizzo crediti PA >> sono sostituite dalle seguenti: << del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 , >>.

6.
Al comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 2/2012 le parole << sulla Sezione smobilizzo crediti PA >> sono sostituite dalle seguenti: << sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 >>.

7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), esprime valutazione tecnica sui progetti relativi ai procedimenti amministrativi di cui all' articolo 2, comma 22, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
8. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 3/2015 , come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.
Art. 15
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all' articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalità di cui all' articolo 4 quater della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità di cui all' articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalità di cui all' articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Per le finalità di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012 , come inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 3/2015 , come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
10. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di 100.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
11. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 250.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. All'onere derivante dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
14. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
15. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
16. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell' articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.