LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
  (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella legge regionale 3/2020 )
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 3/2020 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 4 bis
 (Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione)
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di innovazione concernenti, in particolare:
a) la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati;
b) la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione produttiva;
c) la rimodulazione dei processi distributivi;
d) l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.
5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l' articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
Art. 4 ter
 (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese delle attività produttive, appartenenti ai settori individuati nel bando, per sostenerne la competitività e l'innovazione tecnologica, finanziando i seguenti investimenti tecnologici e attività:
a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'acquisto di hardware, software e impianti per i sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
b) l'acquisto o il leasing di macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
c) l'acquisizione dei servizi di cui alla lettera b) da imprese specializzate;
d) l'acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione o mediante l'acquisizione di consulenze specialistiche.
2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 7/2000 , massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
7. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo, non trova applicazione l' articolo 73 della legge regionale 18/2003 .
Art. 4 quater
 (Sviluppo dell'Economia del Legno in un'ottica circolare)
1. Al fine di individuare gli strumenti più idonei alla valorizzazione dei caratteri di qualità del legno regionale, al raggiungimento della sostenibilità e per assicurare competitività e innovazione al comparto del legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile un contributo per predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed economica che contenga le risposte ai fabbisogni del comparto, l'efficacia degli investimenti da realizzare, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015).
2. Ai fini del comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 . Con il decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 4 quinquies
 (Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale)
1. Presso la direzione centrale competente in materia di attività produttive è istituito il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono stabilite composizione e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.>>.