LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 3/2020 e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 3/2020 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Ulteriori interventi a favore delle imprese)
1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all' articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati.
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.>>.

2.
Al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole << da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity >> sono inserite le seguenti: << e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014 , l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento >>.