LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 13
 (Finanziamento ai musei di interesse regionale)
1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall' articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) un contributo di 50.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
b) un contributo di 60.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";
c) un contributo di 40.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner";
d) un contributo di 80.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone;
e) un contributo di 100.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico d'Arte di Pordenone;
f) un contributo di 215.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Storico-Artistici di Trieste;
g) un contributo di 145.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Scientifici di Trieste;
h) un contributo di 100.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività del Museo Friulano di Storia Naturale;
i) un contributo di 160.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività dei Civici Musei di Udine.
2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di quindici mesi a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione.
6. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono utilizzare i contributi loro concessi per gli oneri relativi alla retribuzione del personale del museo, nel limite massimo del 70 per cento dei contributi medesimi.