LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/05/2020
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 8
 (Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali)
1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022 né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2020 e 2021, nonché alla verifica del mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022 dei requisiti per l’ammissione ai finanziamenti triennali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all' articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 .
3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 16/2021
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 16/2021
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera c), L. R. 16/2021