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TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/2020
Materia:
110.09 - Leggi di semplificazione e di abrogazione generale

Art. 6
 (Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede, sentito il Comitato, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;
b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato.