LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IX
 Disposizioni in materia di vigilanza del comparto cooperativo, sistema universitario regionale, lavoro, politiche giovanili e ricerca
Art. 85
1. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << effettuate dalla Direzione >> sono sostituite dalle seguenti: << disposte dal Direttore centrale >>;

b)
le parole << , previa deliberazione della Giunta regionale, >> sono soppresse.

Art. 86
1.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2011 n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), le parole << previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e >> sono soppresse.

Art. 87
  (Modifiche alla legge regionale 21/2014 )
1. Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 dell'articolo 16 le parole << una volta ogni tre mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << tre volte nell'anno solare >>;

b)
dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
<<Art. 38 bis
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione;
b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.>>.

Art. 88
1.
Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa regionale in materia di concessione di incentivi regionali, con la previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli per i soggetti beneficiari in relazione alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio regionale, dopo il comma 3, dell'articolo 77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
3 ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 , per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.
3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.>>.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 3 quinquies della L.R. 18/2005, come introdotto dal presente articolo.
Art. 89
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << quattro anni >>;

b)
alla fine è aggiunto il seguente periodo: << Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza. >>.

Art. 90
 (Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all' articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) il contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone che, in riferimento alla medesima legge regionale, ha presentato la domanda ai sensi dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e non è stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione.
2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'avviso di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 91
1.  
( ABROGATO )
(2)
2.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è abrogato.

Note:
1Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 17/7/2019, S.O. n. 21, è segnalato che il testo dell'articolo 91 della L.R. 9/2019 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale, contiene errori materiali. Il testo corretto dell'art. 91 è nuovamente pubblicato.
2Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera pp), L. R. 22/2021
Art. 92
1.
Il comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dai seguenti:
<<59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) Università;
b) Organismi di ricerca;
c) Imprese
59 bis. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore di Servizio competente in materia di ricerca.>>.

2. Alle finalità di cui all' articolo 8, comma 59, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 93
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart - Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e successive modifiche)
1. Al bando concernente "Attività 1.3.b Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e rettificato con decreto n. 5314/LAVFORU del 19/07/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 5 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
<<c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.>>;

b)
il punto 6 della lettera b) del comma 2, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e Organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b);>>;

c)
la lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:
<<d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;>>.

Art. 94
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e" strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health - Bando 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successive modifiche)
1. Al bando concernente "Attività 1.3.b - incentivi per progetti ''standard'' e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health - Bando 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successivamente rettificato con decreto n. 12337/LAVFORU del 20/12/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 5 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
<<c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.>>;

b)
il punto 6) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e Organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b);>>;

c)
la lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:
<<d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;>>.

Art. 95
1. All' articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 78, lettera b), dopo le parole << Consiglio di amministrazione >> sono aggiunte le seguenti << o, in alternativa, l'Amministratore unico >>;

b)
dopo il comma 80 è aggiunto il seguente:
<<80 bis. In alternativa al Consiglio di amministrazione, l'Assemblea può nominare un Amministratore unico dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati dallo Statuto ad altri organi. L'Amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di cui al comma 79 e i regolamenti del Consorzio e rappresenta legalmente in ogni sede anche giurisdizionale il Consorzio.>>;

c)
il comma 84 è sostituito dal seguente:
<<84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico.>>.