LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo VII
 Disposizioni in materia di edilizia, di lavori pubblici, politiche abitative, paesaggio e ricostruzione
Art. 66
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009 )
1.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>.

2.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole << , esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso >> sono soppresse.

3.  
( ABROGATO )
(1)
4.  
( ABROGATO )
(2)
5. All' articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << senza modifiche alla sagoma >> sono inserite le seguenti: << salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali >>;

b)
al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: << In ogni caso gli standard urbanistici necessari dall'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29 bis. >>.

6.
Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole << nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento >> sono aggiunte le seguenti: << per ogni unità immobiliare oggetto di intervento >>.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti >> sono sostituite dalle seguenti: << , la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti >>;

b)
le parole << è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse >> sono sostituite dalle seguenti: << sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4 >>.

8. All' articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << , nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale >> sono soppresse;

b)
al primo periodo del comma 4 dopo le parole << come individuate dagli strumenti urbanistici comunali >> sono inserite le seguenti: << al 31 dicembre 2018 >>.

9.
Dopo la lettera c) del comma 2 bis dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:
<<c bis) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 112, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 3, L.R. 19/2009.
2Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 19/2009.
Art. 67
 (Devoluzione contributo Comune di Erto e Casso)
1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del Comune di Erto e Casso, è autorizzata a devolvere il contributo di 20.000 euro, già concesso al medesimo Comune con il decreto 21 dicembre 2015, n. 4504/PMTM, ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 4, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), per il recupero di acciottolato nelle adiacenze della chiesa parrocchiale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Erto e Casso presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 68
 (Rinuncia al credito in materia di politiche abitative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito derivanti dalla concessione di agevolazioni in materia di politiche abitative, sorti per violazione degli obblighi di mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio da parte dei beneficiari, a seguito di gravi e comprovati motivi che possano aver comportato grave pregiudizio non altrimenti evitabile alla preservazione dell'incolumità personale.
2. Non rileva ai fini dell'accesso ai benefici in materia di politiche abitative l'essere stato beneficiario di agevolazioni revocate per le motivazioni di cui al comma 1.
Art. 69
  (Modifiche alla legge regionale 1/2016 )
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 11 le parole << di ascensori in edifici pubblici e privati >> sono sostituite dalle seguenti: << , nonché l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti >>;

b)
l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Installazione e adeguamento di ascensori)
1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti aventi più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.
2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 11, comma 1 della legge regionale 1/2016 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 70
  (Modifiche alla legge regionale 5/2007 )
1.
L' articolo 56 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 56
 (Commissione regionale per il paesaggio)
1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004 , è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:
a) il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
b) il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
d) il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.
4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione resta in carica cinque anni.
7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.>>.

2. All' articolo 59 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: << Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato. >>;

b)
il comma 4 è abrogato.

Art. 71
1.
Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole << 1.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 2.000 euro >>.

Art. 72
  (Modifiche alla legge regionale 14/2016 )
1. All' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole << Direzione centrale Infrastrutture e territorio >> sono inserite le seguenti: << entro il 30 settembre di ogni anno >>;

b)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.>>.

2.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il Comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.
7 quater. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) il Direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato;
c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;
d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;
e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;
f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;
g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;
h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;
i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;
j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;
l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;
m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale.
7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.>>.