LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, finanza locale, immigrazione e volontariato
Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 12/2015 )
1. Alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 6 dell'articolo 2 sono aggiunte le parole: << con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a) >>;

b)
il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi a cura del proponente al CAL, al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti dei gruppi consiliari.>>.

Art. 29
  (Modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. All' articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << con popolazione fino a 60.000 abitanti >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione superiore a 60.000 abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 >>;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti.>>;

d)
il comma 4 è abrogato.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25.>>.

3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 1 bis, L.R. 18/2015, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 30
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è abrogato.

Art. 31
1. All' articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo e il terzo periodo del comma 39 bis sono sostituiti dai seguenti: << La nomina è condizionata all'adozione, da parte della Giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennità degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011. >>;

b)
dopo il comma 39 bis è inserito il seguente:
<<39 ter. È consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.>>.

Art. 32
 (Finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro per soccorso estivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.
Art. 33
 (Finanziamento al Comune di Grado per soccorso estivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
Art. 35
 (Termini dei procedimenti in materia di sicurezza urbana)
1. I termini per la conclusione dei procedimenti degli enti locali di erogazione dei contributi per l'anno 2018, ai privati per la sicurezza delle case di abitazione, e per la rendicontazione, in corso di cui all' articolo 9, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), sono fissati al 30 settembre 2019.
Art. 36
  (Modifiche alla legge regionale 29/2007 )
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

b)
il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
<<2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

d)
il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

e)
il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.>>;

f)
dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.>>;

g)
la rubrica dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: << Piani speciali di politica linguistica >>;

h)
il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.>>;

i)
il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.

Art. 37
1.
Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), le parole << 30 giugno 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 luglio 2019 >>.

Art. 38
 (Contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena)
1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori nei periodi estivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2019. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
Art. 39
1.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:
<<4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.>>.

Art. 40
 (Contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Nelle more della revisione delle norme relative alla tutela del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro a favore dei seguenti soggetti:
a) Comune di Resia;
b) Circolo Culturale Jacopo Stellini;
c) Istituto Slavia Viva;
d) Forum per la Slavia;
e) Pro Loco Stregna;
f) Associazione Slavia Friulana nel Mondo;
g) Circolo Culturale ed Assistenziale "Valli San Leonardo".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 41
1.
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è aggiunta la seguente:
<<f bis) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.>>.

2. Alle finalità di cui al alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002 , come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 42
  (Modifiche alla legge regionale 7/2019 )
1. Alla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole << manutenzione straordinaria >> sono inserite le seguenti: << come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), >>;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << in favore >> sono inserite le seguenti: << delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e >>;

2)
al comma 4 dopo le parole << I Comuni >> sono inserite le seguenti: << e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, >>.

2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 , come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 43
 (Assegnazione al Comune di Zoppola)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Zoppola, per oneri connessi a controversie relative a espropri, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 200.000 euro per l'anno 2019 mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 41.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 101.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 57.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 13/2019
Art. 44
 (Rendicontazione dell'intervento ASTER del Comune di Pagnacco)
1. In deroga all'accordo quadro, stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo, in data 16 settembre 2008, il termine di rendicontazione dell'intervento di sistemazione del fondo del campo di calcio secondario e della cartellonistica dell'impianto sportivo di base nel Comune di Pagnacco è fissato al 31 dicembre 2019 e l'importo complessivo è determinato in 510.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato.
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 9/2023
Art. 46
 (Disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato)
1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare di 20.000 euro le risorse stanziate per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.