LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 18
  (Modifiche alla legge regionale 3/2001 )
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), è sostituita dalla seguente:
<<a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:
1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;
2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 dopo le parole << necessari per il mantenimento >> sono inserite le seguenti: << o per l'incremento >>.

Art. 19
  (Modifiche alla legge regionale 29/2005 )
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo >>), è abrogato.

2. All' articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:
1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5;
4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 le parole << ; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC >> sono soppresse;

c)
al comma 3, dopo la parola << SCIA >>, sono inserite le seguenti: << , in relazione alla quale va acquisito il DURC, >>;

3. All' articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << dall'articolo 41, comma 2 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 42, comma 1, lettera a), >>;

b)
al comma 4 le parole << all'articolo 41, comma 2 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 42, comma 1, lettera a), >>;

c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
4. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b)
al comma 5 dopo le parole << presenze nel mercato o nella fiera. >> sono inserite le seguenti: << Ulteriori criteri sono stabiliti dai Comuni. >>.

5. All' articolo 50 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a) >>;

b)
al comma 3 le parole: << della durata massima di dodici anni e comunque >> sono soppresse.

Note:
1Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
2Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
Art. 20
 (Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale)
1. Per l'annualità 2019 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell' articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), i Consorzi di sviluppo economico locale possono presentare domanda di contributo entro il 15 settembre 2019.
2. Le domande riferite all'annualità 2019 e archiviate d'ufficio ai sensi dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 084/2017 , possono essere ripresentate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 21
 (Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi concessi ai sensi dell' articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010 e con il decreto del direttore del Servizio Politiche Economiche e Marketing Territoriale n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è confermato a seguito della presentazione della domanda da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Con il decreto di conferma del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 .
Art. 22
1.
Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è così sostituito:
<<8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. In caso di mancata sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori non idonei.>>.

Art. 23
1.
AI comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole << a valere sul FRIE, >> sono inserite le seguenti: << sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), >>.

Art. 24
1.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 21 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Fermo quanto previsto dall' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.>>.

Art. 25
1. All' articolo 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << di maestro di sci, >> sono inserite le seguenti: << di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << i maestri di sci, >> sono inserite le seguenti: << i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, >>;

c)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984 , fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.>>;

d)
il comma 8 è abrogato.

Art. 26
 (Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione")
1. Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, PromoTurismoFVG adotta, con cadenza triennale, il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione" e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo pluriennale su domanda dello stesso presentata al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa dei contenuti del Progetto di sviluppo e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG il contributo concesso ai sensi dell' articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), con il decreto n. 244/PROTUR del 31 gennaio 2019 del Direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive per la redazione e realizzazione del <<Progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione">> di cui al comma 1.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è confermato a seguito della presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al comma 2.
Art. 27
 (Abrogazioni)
1.
L'articolo 16, commi 1, 2 e 3, l'articolo 19, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 37, comma 4, lettere b) e i), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono abrogati.